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 la circolare dello Studio di  OTTOBRE!!!

 

e le circolari di approfondimento!!

 

Obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo in CCIAA entro il giorno 11 DICEMBRE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del Decreto del Mimit datato 29 settembre 2023 viene finalmente attestata l’operatività del sistema finalizzato alla comunicazione del titolare effettivo nell’apposito Registro istituito presso le CCIAA, come disciplinata dal D.Lgs. 55/2022.

Chi è il Titolare Effettivo

 

Secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. Il D.Lgs. n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)impone ai Titolari Effettivi di alcune categorie di soggetti (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust, ecc.) l’obbligo di comunicazione della propria qualifica al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni concernenti il Titolare Effettivo.

Nella G.U. del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del Registro telematico dei titolari effettivi. A partire dal 9 ottobre 2023 decorreranno i 60 giorni di tempo entro i quali i soggetti obbligati dovranno provvedere all’invio telematico dei dati obbligatoriamente mediante il portale DIRE, ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro imprese.

Quali sono i soggetti obbligati

I soggetti obbligati sono:

  • le imprese dotate di personalità giuridica, anche se costituite in forma consortile (Spa, Srl, Sapa, Coop);
  • persone giuridiche private che hanno acquistato la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro di cui al D.P.R. 361/2000;
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia

Le informazioni da comunicare

Soggetto

Contenuto

Società di capitali

  • dati identificativi e cittadinanza dei titolari effettivi
  • entità della loro partecipazione al capitale della società, ove applicabile

(In caso di impossibilità di individuare il titolare effettivo, è richiesto di specificare le modalità di controllo e i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione)

Enti riconosciuti

  • codice fiscale
  • dati identificativi
  • denominazione
  • sede legale
  • sede amministrativa
  • indirizzo di posta elettronica certificata

Trust e affini

  • codice fiscale
  • denominazione
  • dettagli dell’atto di costituzione

 

Comunicazioni richieste:

 

Per le imprese già iscritte alla data del 09/10/2023:

  • prima comunicazione: entro 60 giorni dal 09/10/2023 pertanto la scadenza è 11 dicembre 2023;
  • comunicazione della variazione del titolare effettivo entro 30 giorni dal compimento dell’atto che ne determina la variazione;
  • comunicazione periodica annuale

Per le imprese costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023

  • prima comunicazione: entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari)

 

Modalità di presentazione:

 

Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica. Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.

Dovrà essere utilizzato l’applicativo DIRE, oppure avvalersi di altri software aggiornati con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. Occorre avere un account Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). L’istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato senza possibilità di deleghe o procure.

Non essendo prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

 

Prime anticipazioni Manovra 2023!

 

Il punto su tre provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio 2023.

 

 

-  - Flat tax ordinaria fino a 85mila euro

 

Il perimetro applicativo per utilizzare l’aliquota sostitutiva al 15% sale da 60mila a 85mila euro. Per il resto, la regole restano quelle attuali: la flat tax si applica al fatturato (riscosso!!!) moltiplicato per un determinato coefficiente, che cambia a seconda dell’attività esercitata.

 

Prima di applicarlo, si deducono i contributi previdenziali (non sono possibili altre deduzioni o detrazioni). Sul risultato che si ottiene si applica l’aliquota del 15%, ottenendo l’importo della tassa da pagare. Tuttavia, e questa è una novità della Legge di Bilancio 2023, nel momento in cui si sfora il tetto annuo consentito, si applica da subito la tassazione ordinaria.

 

- Flat tax incrementale

 

La flat tax incrementale è una novità: prevede un’aliquota sostitutiva del 15% applicata alla quota di reddito eccedente il fatturato abituale delle Partite IVA, prendendo a riferimento quello massimo raggiunto nel triennio precedente.

 

L’aliquota agevolata si applica fino ad un tetto di 40mila euro, con una franchigia del 5% di sforamento rispetto al fatturato abituale che restringe ulteriormente il campo applicativo. E’ destinata alle sole Partite IVA.

 

Per fare un esempio, se il picco di reddito del triennio precedente è stato pari a 100mila euro e il reddito 2023 sarà pari a 150mila euro, la flat tax incrementale si applicherà sugli eccedenti 40mila euro. Se invece il reddito eccedente è di 4mila euro, non scatta nessun’aliquota agevolata perchè l’incremento rientra nella franchigia del 5%

 

Per ulteriori dettagli e conferme è necessario attendere il testo della norma.

 

Se la nuova legge è inserita in Manovra, allora entra in vigore dal 1° gennaio ed il nuovo tetto si applica a partire dal fatturato 2023. Se invece viene inserita nel decreto fiscale collegato ogni anno alla Legge di Bilancio, potrebbe entrare in vigore già prima. In entrambi i casi, sembra probabile che si potrà fare riferimento al triennio 2020-2022 per il calcolo dell’eccedenza

 

- Detassazione premi di produttività

 

Il premio di produzione (diverso dal fringe benefit) riguarda i dipendenti: la tassazione agevolata, attualmente al 10%, viene dimezzata al 5%. Se non subentrano ulteriori novità, l’agevolazione si applicherà esclusivamente ai lavoratori che guadagnano fino a 80mila euro annui, su un massimo di 3mila euro di premio di produttività.

 

Prorogati e potenziati, per i mesi di ottobre e novembre, i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di gas e luce; bonus esteso anche ai contatori di potenza almeno pari a 4,5 kw

Messo in campo, con il Dl 144/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre), un ulteriore pacchetto di norme con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia. Prezzi alla pompa scontati fino a tutto il mese di ottobre. In arrivo, a novembre, un’indennità di 150 euro per lavoratori, pensionati, disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza. Esteso al quarto trimestre il bonus carburanti nel settore agricoltura e pesca. Previsti contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati. Slitta a fine ottobre la scadenza per aderire alla regolarizzazione degli indebiti utilizzi del bonus ricerca e sviluppo. Nell’ambito degli obiettivi previsti dal Pnrr, istituito un fondo ad hoc per incrementare la disponibilità di posti letto a favore degli studenti universitari fuori sede.

1            Bonus energetici alle imprese

Prorogati temporalmente e potenziati quantitativamente i contributi straordinari alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta: per quelle “energivore”, il bonus è pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il periodo luglio-settembre è stato al 25%); per le “gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%); per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (in questo caso, è anche ampliata la platea dei beneficiari, in quanto, precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW), il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il trimestre luglio-settembre è stato al 15%); per le imprese “non gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%). I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023 (a tale data viene prorogato anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre – articolo 6, Dl 115/2022). Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Infine, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l’importo maturato nel 2022; un provvedimento delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, definirà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Credito d’imposta per acquisto energia elettrica e gas naturale.

Parte 1

Acquisti effettuati nel 2° trimestre 2022.

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas a seguito del conflitto e degli eventi sociali in Ucraina, il legislatore è intervenuto a più riprese, introducendo norme volte a calmierare tali incrementi, riconoscendo alle imprese dei crediti di imposta connessi alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata nel primo e secondo trimestre 2022.

Tra questi, di seguito, esaminiamo il credito riconosciuto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina, vedere circolare dello studio di marzo 2022) a favore delle imprese “non energivore” per la componente energetica del secondo trimestre 2022.

Ambito soggettivo

Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

  • diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017;
  • dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (dato fondamentale da verificare come primo adempimento!);
  • i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, l’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 chiarisce che si deve tenere conto dei costi sostenuti per:

  • l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità),
  • la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica,

ossia, sostanzialmente, alla voce abitualmente indicata in fattura come “spesa per la materia energia”.

Non concorrono, invece, a titolo esemplificativo, al costo medio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, le imposte inerenti alla componente energia (puro costo energetico!).

Gli importi delle voci di cui sopra sono rilevabili dai dettagli forniti dal proprio gestore dell’energia elettrica, che andranno pertanto reperiti ai fini del calcolo se non riportati espressamente in fattura (meglio evidenziati sulle copie di cortesia delle fatture).

Il costo medio va ridotto anche dei relativi sussidi, ossia di qualsiasi eventuale beneficio economico (fiscale / non fiscale) conseguito dall’impresa a copertura totale / parziale della componente energetica e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull’energia elettrica). Precisa la circolare che imposte e sussidi rilevano esclusivamente ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica, relativo al primo trimestre del 2019 e del 2022. Non rilevano, invece, per il calcolo del credito d’imposta parametrato alle spese agevolabili sostenute nel secondo trimestre 2022.

Il credito d’imposta riconosciuto dal decreto legge n. 21 del 2022 è pari al 15 per cento, percentuale così innalzata dal terzo comma, dell’articolo 2 DL 50/2022 (cd. “decreto Aiuti”), rispetto all’iniziale del 12 per cento, delle spese sostenute per la componente energetica (costituita, come visto sopra, dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione ed escluso ogni onere accessorio), acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, ossia dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata devono considerarsi sostenute in base a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 109, del DPR n. 917 del 1986, quindi in base al principio di competenza, e devono essere documentate mediante le fatture di acquisto.

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione; l’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente al secondo trimestre 2022.

Anche in questo caso, per l’individuazione delle voci di costo, se non riportate espressamente in fattura, andranno reperiti dei dettagli presso il proprio gestore dell’energia elettrica, che consigliamo vivamente di contattare, per non incorrere in pesanti sanzioni previste in seguito ad indebito utilizzo di crediti di imposte.

Il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6963”, anno di riferimento “2022“) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione ed entro il 31 dicembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E ha inoltre confermato che l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”.

  • non è soggetto ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

I crediti d’imposta in esame, in alternativa all’utilizzo in compensazione, possono anche essere ceduti entro la data del 31 dicembre 2022, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Analogamente a quanto previsto nell’ambito dei bonus edilizi sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

L’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.

In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2022.

I codici tributo da indicare nell’F24 sono:

  • “6960” - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)
  • “6961” - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
  • “6962” - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
  • “6963” - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
  • “6964” - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Parte 2

Acquisti effettuati nel 3° trimestre 2022.

L’art. 6 del DL 115/2022 (DL. aiuti bis) estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Come per il 2° trimestre, le condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, sono:

  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, a condizione che il costo medio della componente energia elettrica calcolato per il 2° trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al 2° trimestre 2019
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, purché il prezzo del gas naturale, riferito al 2° trimestre 2022, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.

Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:

  • devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
  • possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

Al fine di individuare le spese sostenute, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il sostenimento delle spese nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle relative fatture di acquisto.

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione. L’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento.

I requisiti per beneficiare del credito d’imposta, sono i medesimi già previsti per il 2° trimestre 2022 nelle ipotesi, rispettivamente, di imprese non energivore e non gasivore.

Ai fini della determinazione, e del successivo utilizzo, del credito d’imposta relativamente al 1° e 2° trimestre 2022, lo Studio, dietro compenso professionale da calcolarsi in relazione al tempo impiegato, si rende disponibile per effettuare il conteggio del credito d’imposta eventualmente spettante, a condizione che le informazioni necessarie siano fornite in modo chiaro e preciso, in considerazione delle pesanti sanzioni comminabili in presenza di utilizzo indebito di credito di imposta!

A questo proposito sarà necessario raccogliere:

  • quanto al credito d’imposta sulle spese di energia elettrica, i dettagli relativi:
    • alle spese sostenute per la materia energia e ai KW consumati rispettivamente nei periodi del 1° e 2° trimestre 2019 e 2022 ai fini del calcolo dell’incremento del costo medio del KWh che dà accesso al credito d’imposta; per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 il costo medio del Kwh del primo trimestre 2019 si assume pari al valore di riferimento indicato dall’Agenzia delle Entrate;
    • alle spese sostenute per la materia energia nel 2° e 3° trimestre 2022 come risultano dalle fatture (copia di cortesia) ricevute di competenza del periodo.
  • quanto al credito d’imposta sulle spese di gas, i dettagli relativi:
    • al prezzo del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), riferita rispettivamente al primo trimestre 2019 e 2022;
    • alle spese sostenute per la materia gas naturale nel 1° e 2° trimestre 2022 come risultano dalle fatture (copia di cortesia) ricevute di competenza del periodo.

Vi invitiamo a contattarci quanto prima per eventuali approfondimenti e se intendeTe incaricare lo Studio dell’elaborazione del credito d’imposta.

Dettaglio conteggi per il 3° trimestre 2022

Ai sensi dell’art. 2 comma 3bis del DL 50/2022 come modificato in sede di conversione dalla Legge 91/2022, ove nei primi due trimestri 2022 ci si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui ci si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, è possibile ricevere dal proprio venditore, entro sessanta giorni dalla chiusura del trimestre e previa apposita richiesta, una comunicazione nella quale viene riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante (vivamente consigliato!).

Nel caso Vi trovaste nella situazione di cui sopra, Vi invitiamo a richiedere al Vostro fornitore i dati relativi al 3° trimestre 2022.

Diversamente, i calcoli del credito d’imposta andranno gestiti manualmente come per il 2° trimestre 2022.

 Tanto riepilogato, per consentire l’utilizzo in compensazione dei descritti crediti d’imposta, relativamente al 3° trimestre 2022 mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, sono stati emanati i seguenti codici tributo:

  • 6968, “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • 6969, “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
  • 6970, “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
  • 6971, “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
  • 6972, “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

I nuovi codici trovano collocazione nella sezione “Erario” del modello, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni.

 

 

 

Dal 30 giugno, applicabili le sanzioni per chi non accetta i pagamenti con strmenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, ecc. ecc.)

La conversione in legge del DL 36/2022 conferma la disposizione

A partire da domani, 30 giugno 2022, commercianti e professionisti non potranno più rifiutare i pagamenti tramite carte di debito, di credito o prepagate, pena una sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione è ipotizzabile quando, fin dall’inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

Con la conversione in legge del DL 36/2022, su cui ieri la Camera ha votato la questione di fiducia, ha trovato definitiva conferma la modifica apportata all’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, con la quale si è deciso di anticipare dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’operatività della sanzione sopra ricordata, trattandosi di una disciplina che, oltre a iscriversi tra le misure idonee a incentivare pagamenti in forma elettronica, rientra tra gli obiettivi che la Milestone M1C1 - 103 del PNRR, 1.12 - Riforma dell’amministrazione fiscale, intende perseguire entro il 1° semestre 2022.

Unica novità apportata in sede di conversione in legge del suddetto DL 36/2022 è rappresentata dalla precisazione che commercianti e professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente non solo ad una carta di debito o di credito, ma anche a carte prepagate.

Peraltro, i soggetti sopra ricordati avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). Ai sensi del testo originario dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 convertito, tale obbligo avrebbe dovuto applicarsi “dal 1° gennaio 2014”.

L’obbligo, tuttavia, non è ancora oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di uno dei DM predisposti in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale disposizione, infatti, con uno o più decreti attuativi, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione ... anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).

L’art. 23 del DL 124/2019 convertito (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”), inoltre, aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella in esame che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione, però, fu soppressa in sede di conversione in legge.

L’art. 19-ter comma 1 lett. b) del DL 152/2021, poi, inserendo il nuovo comma 4-bis nell’art. 15 del DL 179/2012 convertito, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, “di qualsiasi importo”, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si sarebbe applicata nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

L’applicazione di tale sanzione è stata ora anticipata alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022.

In attesa di indicazioni ufficiali su come, in concreto, si debba procedere alla segnalazione della violazione in questione – che, come detto, appare presentare connotati residuali nel mondo professionale, dove, normalmente, il pagamento delle parcelle avviene con bonifici o assegni – non resta che ricordare come, per le sanzioni relative alle violazioni in questione, trovino applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981. È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981; istituto che consente al contravventore di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comm

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Studio Spera Sergio

Lo Studio Spera Sergio opera professionalmente nella consulenza aziendale, fiscale, contabile e societaria, oltre che nella revisione contabile a favore di società. In aggiunta ai tradizionali servizi offerti,  si effettuano anche interventi in materia di finanza d'impresa ordinaria e straordinaria oltre a fornire, forte di un’esperienza pluriennale, la soluzione a problematiche inerenti il controllo di gestione per piccole e medie imprese.

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